Gestione del verde presso fossi, corsi d’acqua e aree incolte

Per la gestione del verde di fossi, corsi d’acqua e aree incolte il Regolamento comunale del verde, all’articolo 12, specifica le azioni consentite e quelle vietate. Riportiamo di seguito l’articolo come promemoria per la tutela dell’ambiente.
1. E’ vietato incendiare o diserbare chimicamente le sponde dei fossi, degli scoli, dei canali, degli argini dei fiumi, delle aree incolte in genere ad eccezione delle scoline, allo scopo di eliminare l’erba e le canne.
2. Sono ammessi e consigliati gli interventi di sfalcio e triturazione.
3. Salvo diverse disposizioni da parte del Comune, detto materiale potrà essere raccolto in cumuli che potranno anche essere bruciati nel rispetto delle normative vigenti.
4. Fatte salve le sanzioni delle normative vigenti, le violazioni alle disposizioni di cui al comma 1 comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00.
5. Al fine di consentire il regolare deflusso delle acque, tutti i fossi devono essere sottoposti alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria da parte dei proprietari.
6. I fossi delle strade comunali e vicinali devono essere mantenuti sfalciati dai frontisti, anche per la parte non di proprietà dei medesimi.
7. Se non verrà effettuata la raccolta dell’erba tagliata, che col tempo ostruisce il fosso stradale, il proprietario del fondo confinante dovrà provvedere al periodico rifacimento al fine di garantire un corretto deflusso delle acque.
8. Le violazioni alle disposizioni dei commi 5, 6 e 7 precedenti, qualora non sanzionate da altre leggi (Artt. 31, 32 del Nuovo Codice della strada) sono punite con sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e i lavori dovranno essere eseguiti con spese a carico degli inadempienti.

Vai ad inizio pagina