Il Presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, ha emanato le ordinanze n.41 del 18 marzo e n.45 del 21 marzo che prevedono ulteriori misure di contrasto alle forme di assembramento per contenere la diffusione del Coronavirus.
Fino al 3 aprile chiusi parchi, giardini pubblici, cimiteri comunali, esercizi di ristorazione nelle aree di servizio e rifornimento all’interno dei centri abitati, mercati, mercatini e fiere, compresi i punti vendita di alimentari al loro interno; nei giorni festivi chiusi i supermercati e tutte le attività commerciali; attività motoria e uscita con l’animale da compagnia consentiti solo nei pressi della propria abitazione.
Fino al 3 aprile in tutta la Regione Emilia-Romagna saranno in vigore le seguenti disposizioni:
- sono chiusi al pubblico parchi e giardini pubblici
- ad esclusione di farmacie e parafarmacie, nei giorni festivi sono sospese tutte le attività commerciali, comprese le attività di vendita di prodotti alimentari, relativamente sia a esercizi di vicinato sia a medie e grandi strutture di vendita, comprese quelle all’interno di centri commerciali o gallerie commerciali
- sono sospesi i mercati ordinari e straordinari, i mercatini e le fiere, nonché i mercati dedicati alla vendita di prodotti alimentari, compresi i posteggi utilizzati per la vendita di prodotti alimentari
- sono chiusi al pubblico tutti i cimiteri comunali, garantendo, comunque, l’erogazione dei servizi di trasporto, ricevimento, inumazione, tumulazione, cremazione delle salme
- l’uso della bicicletta e lo spostamento a piedi sono consentiti esclusivamente per lavoro, ragioni di salute o altre necessità come gli acquisti di generi alimentari; nel caso in cui la motivazione sia l’attività motoria (passeggiata per ragioni di salute) o l’uscita con l’animale da compagnia per le sue esigenze fisiologiche, si è obbligati a restare in prossimità della propria abitazione
- l’apertura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e di rifornimento carburante è consentita lungo le autostrade e le strade extraurbane principali senza limitazioni di orario; lungo le strade extraurbane secondarie solo nella fascia oraria dalle ore 6 alle ore 18 dal lunedì alla domenica; non è consentita nei tratti stradali che attraversano centri abitati
Puoi trovare in sintesi tutte le informazioni utili sulla gestione dell’emergenza epidemiologica dovuta al Coronavirus nella sezione tematica dedicata sul sito istituzionale del Comune.