Dpcm 3 novembre 2020: le nuove norme anti Covid-19

Per contrastare l’andamento del contagio in Italia, il Governo ha varato un nuovo Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dpcm 3 novembre 2020, che introduce nuove misure di contenimento anti Covid-19 a livello nazionale e regionale in vigore dal 6 novembre al 3 dicembre.

 

In particolare, durante il periodo indicato, a livello nazionale:

  • dalle ore 22 alle ore 5 sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È in ogni caso fortemente raccomandato a tutte le persone fisiche, per tutto l’arco della giornata, di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi;
  • delle strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, può essere disposta per tutta la giornata o in determinate fasce orarie la chiusura al pubblico, fatta salva la possibilità di accesso, e deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private;
  • i locali pubblici e aperti al pubblico, nonché tutti gli esercizi commerciali hanno l’obbligo di esporre all’ingresso un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti;
  • sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all’interno di locali adibiti ad attività differente;
  • sono sospesi le mostre e i servizi di apertura al pubblico di musei, biblioteche, archivi, aree e parchi archeologici, complessi monumentali;
  • le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado dovranno adottare forme flessibili nell’organizzazione delle lezioni in modo che il 100% delle attività sia svolto tramite il ricorso alla didattica digitale a distanza;
  • è sospeso lo svolgimento delle prove preselettive e scritte delle procedure concorsuali pubbliche e private e di quelle di abilitazione all’esercizio delle professioni, a esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica, nonché ad esclusione dei concorsi per il personale del servizio sanitario nazionale;
  • le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni; nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole;
  • le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5.00 fino alle ore 18.00; il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi; dopo le ore 18.00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico; resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati; resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22.00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze; restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;
  • a bordo dei mezzi pubblici del trasporto locale e del trasporto ferroviario regionale, con esclusione del trasporto scolastico dedicato, è consentito un coefficiente di riempimento non superiore al 50%;

Sulla base del monitoraggio dei dati epidemiologici sono individuate:

  • le Regioni caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto – Zona Arancione
  • le Regioni caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto – Zona Rossa

Nelle Regioni caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto sono previste queste ulteriori misure di contenimento:

  • è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dal territorio regionale, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute; sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita; è consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;
  • è vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune;
  • sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie); resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio, nonché fino alle ore 22.00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.

Nelle Regioni caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto sono previste queste ulteriori misure di contenimento:

  • è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dal territorio regionale, nonché all’interno del medesimo territorio, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute; sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita; è consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;
  • sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 23, sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività e ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi; sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari; restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie;
  • sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie); resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio, nonché fino alle ore 22.00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze;
  • tutte le attività previste dall’articolo 1, comma 9, lettere f) e g), anche svolte nei centri sportivi all’aperto, sono sospese; sono altresì sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva;
  • è consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie; è altresì consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all’aperto e in forma individuale;
  • fermo restando lo svolgimento in presenza della scuola dell’infanzia, della scuola primaria, dei servizi educativi per l’infanzia e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado, le attività scolastiche e didattiche si svolgono esclusivamente con modalità a distanza;
  • è sospesa la frequenza delle attività formative e curriculari delle Università e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, fermo in ogni caso il proseguimento di tali attività a distanza;
  • sono sospese le attività inerenti servizi alla persona, diverse da quelle individuate nell’allegato 24;
  • i datori di lavoro pubblici limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell’emergenza; il personale non in presenza presta la propria attività lavorativa in modalità agile.

Il Ministero della Salute classifica con apposite ordinanze le regioni italiane all’interno delle aree previste dal Dpcm del 3 novembre 2020; tali ordinanze sono efficaci per un periodo minimo di 15 giorni e comunque non oltre la data di efficacia del medesimo Dpcm.

In base all’Ordinanza del Ministero della Salute del 13 novembre 2020 (prorogata dalla successiva Ordinanza del 27 novembre) l’Emilia-Romagna è inserita in Zona Arancione: da domenica 15 novembre fino a giovedì 3 dicembre saranno dunque in vigore in tutta la Regione gli ulteriori provvedimenti restrittivi indicati per l’area corrispondente, in aggiunta alle misure valide in tutto il territorio nazionale.

In Emilia-Romagna a partire dal 15 novembre al 3 dicembre, i cittadini avranno l’obbligo di giustificare gli spostamenti verso altri Comuni o Regioni e dalle 22 alle 5 anche all’interno del proprio Comune, compilando l’autocertificazione aggiornata a novembre 2020, nella quale devono essere specificati la ragione di necessità dello spostamento e i contatti per consentire alle Forze dell’Ordine di effettuare gli opportuni controlli per verificare la veridicità della motivazione: scarica il modulo di autodichiarazione.

Rispetto all’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, si ricorda che possono essere utilizzate anche mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso.

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