Covid-19: Decreto Legge del 12 marzo 2021

Il Governo ha emanato il Decreto Legge del 12 marzo 2021, che introduce nuove misure urgenti per il contenimento e il contrasto alla diffusione del Covid-19, valide su tutto il territorio nazionale, a parziale modifica e integrazione delle diposizioni del Dpcm del 2 marzo 2021, che rimangono in vigore a livello nazionale e regionale fino al 6 aprile. Dal 15 marzo al 2 aprile e nella giornata del 6 aprile in tutte le Regioni in Zona Gialla saranno applicate le regole della Zona Arancione, e nei giorni 3, 4 e 5 aprile tutto il paese sarà Zona Rossa. Previsti inoltre i congedi parentali in ambito lavorativo per le famiglie con figli in didattica a distanza o risultati positivi al Covid-19 o in quarantena a seguito di contatto, e bonus per i servizi di baby-sitting.

 

In particolare, il nuovo decreto stabilisce le seguenti disposizioni:

  • dal 15 marzo al 2 aprile e nella giornata del 6 aprile, nelle Regioni che si collocano in Zona Gialla sulla base dei dati epidemiologici indicati nel Dpcm del 2 marzo 2021, saranno in vigore le regole relative alla Zona Arancione prescritte dal medesimo Dpcm;
  • dal 15 marzo al 6 aprile 2021, nelle Regioni che si collocano in Zona Arancione sulla base dei dati epidemiologici indicati nel Dpcm del 2 marzo 2021, si applicano le regole relative alla Zona Rossa, se l’incidenza settimanale dei contagi è superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti;
  • dal 15 marzo al 6 aprile, i Presidenti delle Regioni possono disporre l’applicazione delle misure stabilite per la Zona Rossa, nonché ulteriori, motivate, misure più restrittive nei seguenti casi e ambiti territoriali:
    • le Province in cui l’incidenza settimanale dei contagi è superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti;
    • le aree in cui la circolazione delle varianti del Covid-19 determina alto rischio di diffusività o induce malattia grave;
  • dal 15 marzo al 2 aprile e nella giornata del 6 aprile, nelle Regioni nelle quali si applicano le misure stabilite per la Zona Arancione, è consentito, in ambito comunale, lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5 e le ore 22, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle già conviventi nella medesima, che potranno essere accompagnate senza limiti numerici da minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la responsabilità genitoriale e dalle persone disabili o non autosufficienti conviventi. Questo spostamento non è consentito nei territori in cui si applicano le misure della Zona Rossa;
  • nei giorni 3, 4 e 5 aprile, sull’intero territorio nazionale, ad eccezione delle Regioni in Zona Bianca, si applicano le misure stabilite per la Zona Rossa; in questi giorni è consentito, in ambito regionale, lo spostamento verso una sola abitazione privata, una volta al giorno tra le 5 e le 22, nei limiti indicati sopra.

 

Relativamente ai congedi e ai bonus per i genitori che lavorano, vengono introdotte le seguenti misure:

  • il genitore di figlio convivente minore di sedici anni, lavoratore dipendente, alternativamente all’altro genitore, può svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio, alla durata dell’infezione da Covid-19 del figlio, nonché alla durata della quarantena del figlio a seguito di contatto;
  • se la prestazione lavorativa non può essere svolta in modalità agile, il genitore lavoratore dipendente di figlio convivente minore di quattordici anni, alternativamente all’altro genitore, può astenersi dal lavoro per un periodo corrispondente in
    tutto o in parte alla durata delle circostanze sopra riportate; durante il periodo di astensione è riconosciuta un’indennità pari al 50 per cento della retribuzione;
  • in caso di figli di età compresa fra 14 e 16 anni, e di impossibilità di svolgere il lavoro in modalità agile, uno dei genitori, alternativamente all’altro, ha diritto di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro;
  • i lavoratori iscritti alla gestione separata Inps, i lavoratori autonomi, il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, impiegato per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19, i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori sociosanitari, per i figli conviventi minori di anni 14, possono di scegliere la corresponsione di uno o più bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 100 euro settimanali, nelle circostanze sopra indicate.

 

Leggi tutte le disposizioni previste a livello nazionale e regionale dal 6 marzo al 6 aprile, in base al Dpcm del 2 marzo 2021

Leggi le misure in vigore in tutta la Regione Emilia-Romagna a partire dal 15 marzo e per un periodo di 15 giorni, classificata in Zona Rossa dall’Ordinanza del Ministero della Salute del 12 marzo 2021

Vai ad inizio pagina