Nuovo decreto su Green Pass e Zone di rischio

Il Governo ha emanato il Decreto Legge del 23 luglio 2021, che introduce nuove misure per la prevenzione del contagio e per lo svolgimento e la fruizione delle attività economiche, commerciali e di ristorazione. In particolare la norma stabilisce la proroga dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 fino al 31 dicembre 2021, e introduce l’obbligo di certificazione verde (Green Pass) per lo svolgimento e la fruizione di alcune attività. Rivisti inoltre i parametri per la classificazione delle Regioni nelle Zone di rischio epidemiologico. Le misure a livello nazionale e regionale stabilite dal Dpcm del 2 marzo 2021, poi modificate dai successivi decreti, sono anch’esse prorogate fino al 31 dicembre.

 

Green Pass

A partire da venerdì 6 agosto sarà richiesta la seguente documentazione

  • certificazione verde Covid-19 (Green Pass), comprovante l’inoculamento almeno della prima dose vaccinale anti-Covid o la guarigione dall’infezione (validità 6 mesi),
  • effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al Covid (con validità 48 ore),

per poter svolgere o accedere alle seguenti attività o ambiti:

  • servizi per la ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per consumo al tavolo al chiuso;
  • spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi;
  • musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;
  • piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso;
  • sagre e fiere, convegni e congressi;
  • centri termali, parchi tematici e di divertimento;
  • centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, i centri estivi e le relative attività di ristorazione;
  • attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
  • concorsi pubblici.

Non sono sottoposte all’obbligo di Green Pass le persone sotto i 12 anni e i soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute.

In caso di violazione può essere elevata una sanzione pecuniaria da 400 a 1000 euro sia a carico dell’esercente sia dell’utente. Qualora la violazione fosse ripetuta per tre volte in tre giorni diversi, l’esercizio potrebbe essere chiuso da 1 a 10 giorni.

 

Classificazione delle regioni nelle Zone di rischio

L’incidenza dei contagi resta in vigore ma non sarà più il criterio guida per la classificazione delle regioni nelle quattro Zone di rischio epidemiologico (banca, gialla, arancione, rossa). A partire dal 1° agosto i due parametri principali saranno:

  • il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da Covid-19,
  • il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da Covid-19.

Alla luce dei nuovi parametri la classificazione viene dunque rivista come segue.

 

Zona Bianca

Le Regioni restano in zona bianca se:

  • l’incidenza settimanale dei contagi è inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti per tre settimane consecutive;
  • qualora si verifichi un’incidenza superiore a 50 casi per 100.000 abitanti, se si verifica una delle due condizioni seguenti:
    • il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da Covid-19 è uguale o inferiore al 15 per cento;
    • oppure il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da Covid-19 è uguale o inferiore al 10 per cento.

Zona Gialla

Una Regione entra in Zona Gialla se:

  • l’incidenza settimanale dei contagi è pari o superiore a 50 ogni 100.000 abitanti e il tasso di occupazione dei posti letto in area medica è superiore al 15 per cento e il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da Covid-19 è superiore al 10 per cento;
  • qualora si verifichi un’incidenza pari o superiore a 150 casi per 100.000 abitanti, la Regione resta in zona gialla se si verifica una delle due condizioni seguenti:
    • il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da Covid-19 è uguale o inferiore al 30 per cento;
    • oppure il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da Covid-19 è uguale o inferiore al 20 per cento.

Zona Arancione

Una Regione entra in Zona Arancione se l’incidenza settimanale dei contagi è pari o superiore a 150 ogni 100.000 abitanti e viene superato il 30 per cento dei posti letto di area medica o il 20 per cento in terapia intensiva.

 

Zona Rossa

Una Regione è in zona rossa in presenza di un’incidenza pari o superiore a 150 casi per 100.000 abitanti e se si verificano entrambe le seguenti condizioni:

  • il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da Covid-19 è superiore al 40 per cento;
  • il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da Covid-19 è superiore 30 per cento.

 

Misure per lo svolgimento degli spettacoli culturali e degli eventi sportivi

In Zona Bianca e in Zona Gialla, gli spettacoli in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi anche all’aperto e gli eventi e le competizioni sportive in impianti all’aperto e al chiuso che prevedono la partecipazione del pubblico, sono svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza di almeno un metro sia per gli spettatori non conviventi, sia per il personale, e l’accesso è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi Covid-19.

In Zona Bianca, il limite della capienza consentita è del 50 per cento di quella massima autorizzata all’aperto con un numero di spettatori superiore a 5.000 per gli spettacoli, e a prescindere dal numero di spettatori per gli eventi sportivi. La capienza massima al chiuso è stata invece aggiornata dal Decreto Legge del 6 agosto 2021, che la fissa al 35% di quella massima autorizzata, per lo sport a prescindere dal numero di spettatori, e per gli spettacoli nel caso di un numero di spettatori superiore a 2500.

In Zona Gialla la capienza consentita rimane del 50 per cento di quella massima autorizzata ma il numero massimo di spettatori diventa di 2.500 per gli spettacoli all’aperto e di 1.000 per gli spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala. Per gli eventi sportivi la percentuale massima è del 25 per cento con i medesimi limiti nel numero di spettatori. Le attività devono svolgersi nel rispetto di linee guida adottate.

 

Misure a livello nazionale e regionale

Il Decreto ha inoltre prorogato fino al 31 dicembre 2021 le misure a livello regionale e nazionale previste dal Dpcm del 2 marzo 2021, come modificate dai successivi decreti.

Consulta le misure del Dpcm del 2 marzo 2021 confermate fino al 31 dicembre

Consulta le modifiche introdotte dal Decreto Legge del 22 aprile 2021 e successivi, anch’esse prorogate fino al 31 dicembre

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