In base al Decreto Legge del 6 agosto 2021, dal 1° settembre 2021 è obbligatorio possedere ed esibire il Green Pass anche per il personale scolastico, personale e studenti universitari e per viaggiare su diversi mezzi di trasporto, tra cui aerei, navi, treni (Intercity e Alta Velocità) e autobus (che collegano più di due regioni).
In particolare, per quanto riguarda i mezzi di trasporto, dal 1° settembre e fino al 31 dicembre 2021, termine previsto per la cessazione dello stato di emergenza, servirà la certificazione verde Covid-19 per accedere a:
- aerei adibiti al servizio commerciale di trasporto di persone;
- navi e traghetti di trasporto interregionale, ad esclusione di quelli impiegati per i collegamenti marittimi nello Stretto di Messina;
- treni di tipo Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità;
- autobus in servizio su un percorso che collega più di due regioni e con itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;
- autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, ad esclusione di quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale.
Il personale dei servizi di trasporto aerei, marittimi e stradali è tenuto a verificare che l’utilizzo dei servizi avvenga nel rispetto della prescrizione, con le modalità e le eventuali sanzioni già previste per le altre attività che richiedono obbligo di Green Pass.
Possono utilizzare i trasporti indicati senza la certificazione, i soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale (minori di 12 anni) e i soggetti esenti dalla vaccinazione sulla base di idonea certificazione medica.
Di seguito invece tutte le nuove misure introdotte per il contenimento del contagio all’interno delle istituzioni scolastiche e universitarie:
- dal 1° settembre e fino al 31 dicembre 2021, tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario e gli studenti universitari, devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde Covid-19; il mancato rispetto di questa prescrizione è considerato assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso; questa disposizione non si applica ai soggetti esenti dalla vaccinazione sulla base di idonea certificazione medica; i dirigenti scolastici e i responsabili dei servizi educativi dell’infanzia, delle scuole paritarie e delle università sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni;
- nell’anno scolastico 2021-2022, al fine di assicurare il valore della scuola come comunità e di tutelare la sfera sociale e psico-affettiva della popolazione scolastica, sull’intero territorio nazionale, i servizi educativi per l’infanzia e l’attività scolastica e didattica della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado sono svolti in presenza; anche le attività didattiche e curriculari delle università sono svolte prioritariamente in presenza; i Presidenti delle regioni e i Sindaci possono derogare, per specifiche aree del territorio o per singoli istituti, a queste disposizioni esclusivamente in Zona Rossa o Arancione, e in circostanze di eccezionale e straordinaria necessità dovuta all’insorgenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus o di sue varianti nella popolazione scolastica; deve in ogni caso essere sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza per l’uso di laboratori, e per gli alunni con disabilita e con bisogni educativi speciali;
- fino al 31 dicembre 2021, sono adottate, le seguenti misure di sicurezza:
- è obbligatorio l’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per i bambini di età inferiore ai sei anni, per i soggetti con patologie o disabilita incompatibili con l’uso dei dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive;
- è raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro salvo che le condizioni strutturali degli edifici non lo consentano;
- è vietato accedere o permanere nei locali scolastici e universitari ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°;
- in presenza di soggetti risultati positivi al Covid-19 o di casi sospetti, nell’ambito scolastico e dei servizi educativi dell’infanzia, si applicano le linee guida e i protocolli attualmente in vigore, ma possono essere disposte deroghe per le classi composte da studenti che abbiano tutti completato il ciclo vaccinale o abbiano un certificato di guarigione in corso di validità.
Il decreto modifica inoltre la capienza massima di spettatori per eventi e competizioni sportive e per spettacoli aperti al pubblico in luogo chiuso in Zona Bianca:
- per lo sport la capienza sale al 35% di quella massima dell’impianto;
- per gli spettacoli la capienza sale al 35% di quella massima dell’impianto, nel caso di eventi con un numero di spettatori superiore a 2500.
Rimangono per il resto in vigore le restanti norme sul Green Pass disposte dal Decreto Legge del 23 luglio 2021.
Leggi la sintesi delle disposizioni del Decreto Legge del 23 luglio 2021
Consulta le misure del Dpcm del 2 marzo 2021 confermate fino al 31 dicembre