Certificazione di agibilità sismica

 

Ultimo aggiornamento:

Ordinanza regionale n. 40 del 6/08/2015

Normativa di riferimento: DL n.74/2012 coordinato con la Legge di conversione n. 122/2012

I titolari delle attività produttive, in quanto responsabili della sicurezza dei luoghi di lavoro (D.Lgs. n. 81/2008),
sono tenuti ad acquisire la Certificazione di Agibilità sismica nel caso in cui l’attività si svolga in edificio
che presenta una delle carenze di seguito riportate
– mancanza di collegamenti tra elementi strutturali verticali e elementi strutturali orizzontali e tra questi ultimi;
– presenza di elementi di tamponatura prefabbricata non adeguatamente ancorati alle strutture principali;
– presenza di scaffalature non controventate portanti materiali pesanti che possano, nel loro collasso,
coinvolgere la struttura principale causandone il danneggiamento e il collasso;
o eventuali altre carenze prodotte dai danneggiamenti e individuate dal tecnico incaricato.

La Certificazione di Agibilità sismica è rilasciata da un professionista abilitato e depositata presso il Comune territorialmente competente a seguito di Verifica di Sicurezza effettuata ai sensi delle Norme Tecniche vigenti (D.M. 2008) .

Ai sensi dell’art. 5 comma 4 dell’Ordinanza del Commissario Delegato per la Ricostruzione n. 40/2015, il termine per effettuare e depositare presso il Comune la Verifica di Sicurezza è stato posticipato al 31/12/2015.

Ai fini della prosecuzione dell’attività produttiva , nelle more dell’esecuzione della Verifica di Sicurezza, il Certificato di Agibilità sismica può essere rilasciato dal tecnico incaricato, in via provvisoria, qualora

. nell’immobile non sussistano le carenze di cui sopra;

. le carenze di cui sopra siano state adeguatamente risolte, attraverso interventi depositati in Comune con Segnalazione Certificata di Inizio Attività.

Per gli immobili che, come risulta nelle mappe di scuotimento dell’Istituto Nazionale di geofisica e vulcanologia,
hanno subìto accelerazione spettrale superiore al 70% dell’accelerazione spettrale elastica richiesta dalle norme vigenti per il progetto di nuova costruzione, e che non sono usciti dall’ambito di comportamento lineare elastico,
la Verifica della Sicurezza si ritiene soddisfatta e, di conseguenza, si ritiene acquisita l’Agibilità sismica (cosiddetta Verifica di Sicurezza semplificata).

Qualora, invece, l’immobile abbia subìto un’accelerazione spettrale inferiore al 70%,
è necessario sottoporlo (termine: 31/12/2015) a Verifica della Sicurezza da NTC.
Nel caso in cui la Verifica riporti un livello di sicurezza inferiore al 60% di quella richiesta a un nuovo edificio, anche a seguito di interventi di rimozione delle carenze, sarà necessario eseguire sull’immobile interventi di miglioramento sismico entro le scadenze temporali riportate all’art. 3 comma 10 della L. 122/2012,
calcolate in riferimento al termine ultimo di deposito della Verifica di Sicurezza.

L’Agibilità sismica si ritiene soddisfatta nei casi in cui:

  • l’immobile sia stato costruito già in conformità alle Norme Tecniche per le Costruzioni (D.M.14 gennaio 2008);
  • in assenza delle carenze di cui sopra o risolte le stesse, l’immobile rientri nel perimetro delle Mappe di scuotimento dell’INGV;
  • a seguito di verifica di sicurezza, rilevata la necessità di effettuare sul fabbricato interventi di miglioramento sismico, gli stessi lavori siano terminati.

 

 Nella sezione Modulistica / Sportello Unico dell’Edilizia:

  • Certificato di agibilità sismica provvisorio
  • Verifica di Sicurezza
  • Certificato di agibilità sismica definitivo

 

Vademecum predisposto dalla Regione

Ulteriori informazioni sul portale della Regione (mappe di scuotimento dell’INGV)

 

 

Co-finanziamento delle spese per l’agibilità sismica provvisoria 
e il miglioramento sismico

 

Ultimi aggiornamenti:

Ordinanza regionale n. 7 del 19 febbraio 2016

Ordinanza di riferimento n. 23/2013

L’Ordinanza n. 7/2016 stabilisce che i beneficiari che intendono usufruire dei contributi per gli interventi di rimozione delle carenze strutturali e di miglioramento sismico, in possesso dei requisiti soggettivi previsti dal DPCM citato e che

1) non abbiano già presentato domanda ai sensi dell’Ordinanza n. 91/2013 e ss.mm.ii. oppure

2) ai sensi della stessa abbiano presentato domanda di contributo solo per la rimozione delle carenze e non per il miglioramento sismico degli edifici,

devono inviare all’interno della procedura informatica sulla piattaforma SFINGE un’istanza preliminare alla domanda di contributo contenente vari dati che potranno essere perfezionati in fase di presentazione della domanda entro il 15 marzo 2016.

Possono presentare istanza preliminare anche i beneficiari che intendano mettere in sicurezza strutture destinate alla produzione agricola e alle attività connesse, con le medesime modalità individuate per la presentazione dell’istanza ai sensi del DPCM del 30 dicembre 2015 di cui al precedente paragrafo, subordinando la possibilità di presentare eventuale successiva domanda di contributo ai criteri e alle modalità definiti con apposito DPCM e successivi provvedimenti del Commissario Delegato.

Sulla base della numerosità delle istanze di prenotazione pervenute e dell’entità economica dei relativi interventi, il Commissario Delegato procederà all’emanazione di apposita Ordinanza nella quale saranno fissate le percentuali di contribuzione sulla spesa ammissibile, gli importi massimi

finanziabili, nonché le eventuali integrazioni sulle domande già presentate, come previsto dal DPCM del 30 dicembre 2015. 

Scadenza per il deposito dell’istanza preliminare: 15 marzo 2016

Per accedere alla piattaforma SFINGE

 

 

Contributi per il ripristino dei danni

 

Ultimi aggiornamenti:

Ordinanza regionale n. 36 del 29 luglio 2015

Ordinanza di riferimento n. 57/2012

L’ordinanza descrive criteri e modalità di riconoscimento dei danni e la concessione dei contributi per la riparazione, ripristino, la ricostruzione di immobili ad uso produttivo, per la riparazione e il riacquisto di beni strumentali all’attività, le scorte e i prodotti, e per la delocalizzazione, in relazione agli eventi sismici.

Applicativo informatico su cui presentare la domanda: Sfinge

Scadenza per il deposito delle domande: 30 giugno 2015

Sono escluse le imprese agricole attive nei settori della produzione primaria,
della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti di cui all’Allegato I del TFUE,
per le quali il termine viene definito al 28 febbraio 2015 qualora non venga riconosciuta la proroga
dei termini di concessione e pagamento richiamati al punto (4) “Durata”
della Decisione di esecuzione della Commissione C(2012) 9471 del 19/12/2012.
Dell’eventuale avvenuto riconoscimento verrà data comunicazione sui siti
della Regione Emilia-Romagna e in questa sezione.

Ulteriori informazioni sul portale della Regione