In particolare può fare richiesta:

  • chi è nato in Italia e vi risiede legalmente da almeno 3 anni (art.9, c.1, lett.a);
  • il discendente in linea retta di cittadini italiani per nascita, che risiede legalmente in Italia da almeno 3 anni (art.9, c.1, lett.a);
  • il maggiorenne, adottato da cittadino italiano, che risiede legalmente in Italia da almeno 5 anni successivi all’adozione (art.9, c.1, lett.b);
  • chi ha prestato servizio, anche all’estero, per almeno 5 anni alle dipendenze dello Stato Italiano (art.9, c.1, lett.c);
  • il cittadino comunitario che risiede legalmente in Italia da almeno 4 anni (art.9, c.1, lett.d);
  • l’apolide o rifugiato che risiede legalmente in Italia da almeno 5 anni (art.9, c.1, lett.e);
  • il cittadino straniero che risiede legalmente in Italia da almeno 10 anni (art.9, c.1, lett.f).

Come fare domanda:
La domanda di cittadinanza va presentata alla Prefettura del luogo di residenza. Se si risiede all’estero, la domanda può essere presentata alla competente autorità diplomatico-consolare. L’istanza, compilata sull’apposito modello, sul quale va apposta una marca da bollo da 14,62 euro, deve essere corredata, oltre che dalla documentazione sotto elencata, dalla ricevuta di versamento di un contributo pari a € 200,00.

Documentazione richiesta:

  • estratto dell’atto di nascita completo di tutte le generalità;
  • certificato penale del Paese di origine e degli eventuali Paesi terzi di residenza;
  • certificato/i storico/i di residenza;
  • titolo di soggiorno;
  • certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti;
  • stato di famiglia;
  • modelli fiscali (Cud, Unico, 730) relativi ai redditi percepiti negli ultimi tre anni;
  • certificato di cittadinanza italiana del genitore o dell’ascendente in linea retta fino al II°grado (art.9 ,c.1, lett.a);
  • sentenza di adozione rilasciata dal Tribunale (art.9, c.1, lett.b);
  • documentazione relativa alla prestazione del servizio, anche all’estero, alle dipendenze dello Stato (art.9, c.1, lett.c);
  • certificato di riconoscimento dello status di apolide o dello status di rifugiato (art.9, c.1, lett.e) e art.16, c.2).

Conclusasi favorevolmente l’istruttoria con l’acquisizione del parere della Prefettura o del Ministero degli Affari Esteri, accertato che non vi siano motivi ostativi per la sicurezza della Stato italiano, il Ministero predispone il provvedimento di concessione della cittadinanza.

Il decreto viene notificato dalla Prefettura del luogo di residenza oppure, se si risiede all’estero, dall’autorità diplomatico-consolare.

Entro 6 mesi dalla notifica del provvedimento, occorre prestare il giuramento di fedeltà alla Repubblica presso il Comune di residenza o presso l’Autorità diplomatico-consolare all’estero. Dal giorno successivo al giuramento si acquisterà la cittadinanza italiana.

Prefettura di Bologna – Ufficio Cittadinanze
Orario: lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9 alle ore 11.30.

Per informazioni generali e per il ritiro della modulistica ci si dovrà rivolgere all’Ufficio di Stato Civile del Comune, dal lunedì al sabato ore 8.30-13.30. Telefono: 051.6812753
anagrafe@comunepersiceto.it