Il Governo ha emanato il Decreto Legge n.33 del 16 maggio 2020 e il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dpcm del 17 maggio 2020, che contengono rispettivamente il quadro normativo nazionale e le misure specifiche in vigore dal 18 maggio relativamente agli spostamenti delle persone fisiche e alle modalità di svolgimento delle attività economiche, produttive e sociali per permettere il rilancio dei diversi settori con modalità contingentate per contenere il diffondersi del Coronavirus. In parallelo è stata emessa l’Ordinanza del Presidente della Regione Emilia-Romagna n.82 del 17 maggio, che contiene alcune norme più dettagliate valide sul territorio regionale.
In particolare a partire dal 18 maggio saranno in vigore le seguenti misure:
- gli spostamenti delle persone all’interno del territorio della stessa regione non saranno soggetti ad alcuna limitazione; fino al 2 giugno, invece, gli spostamenti, con mezzi di trasporto pubblici e privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente ci si trova, così come quelli da e per l’estero (tranne che per la Città del Vaticano e la Repubblica di San Marino per gli abitanti delle regioni confinanti), restano consentiti solo per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza o per motivi di salute, secondo le modalità previste dagli articoli 4, 5, 6 e 7 del Dpcm del 17 maggio 2020, e vietati in tutti gli altri casi; resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza; è ammesso lo spostamento anche al di fuori della Regione Emilia-Romagna, nei limiti della provincia o del comune confinante, da parte di residenti in province o comuni collocati a confine tra Emilia-Romagna e altre Regioni, previa comunicazione congiunta da parte dei Presidenti delle Regioni, dei Presidenti delle Province o dei Sindaci dei Comuni tra loro confinanti ai Prefetti competenti. Scarica il nuovo modulo di autodichiarazione da utilizzare per gli spostamenti tra regioni diverse
- è confermato il divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena in quanto risultate positive al Covid-19, fino all’accertamento della guarigione o al ricovero in una struttura sanitaria o affine
- i soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre maggiore di 37,5° C devono rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio medico curante
- si raccomanda a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o congenite di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità
- è obbligatorio usare mascherine nei locali aperti al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto, e anche all’aperto laddove non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza di almeno un metro. Non sono soggetti all’obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina e i soggetti che interagiscono con questi ultimi
- devono essere utilizzate mascherine multistrato monouso o lavabili, anche auto-prodotte, che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso; si raccomanda altresì l’igiene costante e accurata delle mani
- l’accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento nonché della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro; è consentito l’accesso dei minori, anche assieme ai familiari o altre persone abitualmente conviventi o con funzioni di cura, alle aree gioco per svolgere attività ludica o ricreativa nel rispetto delle linee guida del dipartimento per le politiche della famiglia indicate nell’Allegato 8 al Dpcm del 17 maggio 2020 (vedi sotto)
- è consentito svolgere attività sportiva o motoria all’aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti
- restano sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati; allo scopo di consentirne la graduale ripresa, nel rispetto delle misure necessarie per contenere la diffusione del Covid-19, le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, a porte chiuse. I soli atleti, professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dalle rispettive federazioni, possono spostarsi da una regione all’altra se convocati da queste ultime per prepararsi a competizioni nazionali o internazionali
- l’accesso ai luoghi di culto avviene con modalità contingentate in modo da evitare assembramenti e garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro; le funzioni religiose con la partecipazione di persone si possono svolgere nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni, contenenti le misure idonee a prevenire il rischio di contagio indicate negli allegati da 1 a 7 al Dpcm del 17 maggio 2020 (vedi sotto)
- lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche è consentito soltanto in forma statica, a condizione che, nel corso di esse, siano osservate le distanze sociali prescritte e le altre misure di contenimento
- rimangono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo
- gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all’aperto restano sospesi fino al 14 giugno
- restano sospesi i servizi educativi per l’infanzia e le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, comprese le Università, con possibilità di attivare la didattica a distanza
- sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali, nonché ogni altra attività convegnistica o congressuale
- sono sospese le attività di centri benessere, centri termali (fatta eccezione per i livelli essenziali di assistenza), centri culturali e centri sociali
- restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l’attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi
- sono consentite le seguenti attività:
- commercio al dettaglio in sede fissa, a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni, commercio su aree pubbliche (mercati, posteggi fuori mercato e chioschi), agenzie di servizi (a titolo di esempio, agenzie di viaggio e agenzie immobiliari) nel rispetto del protocollo regionale (Allegato n. 1 dell’Ordinanza Regionale n.82 del 17 maggio)
- servizi di somministrazione di alimenti e bevande e attività, anche artigianali, che prevedono l’asporto e il consumo sul posto (quali bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) nel rispetto del protocollo regionale (Allegato n. 2 dell’Ordinanza Regionale n.82 del 17 maggio); anche gli esercizi siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo le autostrade potranno svolgersi rispettando il rispetto della distanza e il divieto di consumare i prodotti all’interno dei locali e di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi
- servizi alla persona (barbieri, parrucchieri centri estetici, centri tatuatori e piercing), nel rispetto del protocollo regionale (Allegato n. 3 dell’Ordinanza Regionale n.82 del 17 maggio)
- attività ricettive alberghiere, nel rispetto del protocollo regionale (Allegato n. 4 dell’Ordinanza Regionale n.82 del 17 maggio)
- strutture ricettive all’aria aperta, nel rispetto del specifico protocollo regionale (Allegato n. 5 dell’Ordinanza Regionale n.82 del 17 maggio)
- attività al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura a condizione che, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali, nonché dei flussi di visitatori (più o meno di 100.000 l’anno), garantiscano modalità contingentate in modo da evitare assembramenti di persone e da consentire che i visitatori possano rispettare la distanza tra loro di almeno un metro
- tirocini extracurriculari a mercato, laddove il soggetto promotore, quello ospitante e il tirocinante concordino sul riavvio del tirocinio, ferma restando la possibilità di avviare o proseguire il percorso formativo con modalità a distanza; il tirocinio in presenza deve essere svolto, in ogni caso, nel rispetto delle linee guida nazionali o dei protocolli regionali previsti per il settore e per lo specifico luogo di lavoro dove si realizza l’attività
- è consentito l’accesso alle spiagge libere e agli arenili
- i servizi di trasporto pubblico dovranno rimodulare l’offerta in considerazione della riapertura di ulteriori attività produttive nel territorio e in funzione delle nuove prescrizioni dettate dall’emergenza:
- servizio ferroviario regionale: il servizio deve mantenere cadenza almeno oraria, attestandosi sul valore del 70% dei servizi effettuati
nel periodo pre-emergenza, per soddisfare le esigenze di spostamento dei lavoratori negli orari di maggior afflusso - servizio pubblico locale automobilistico: le Agenzie locali per la mobilità, in accordo con le Società di gestione, devono adeguare i servizi offerti sulla base della domanda attesa, almeno con la programmazione estiva, e prevedere aumenti di servizio in particolari poli produttivi per garantire gli spostamenti dei lavoratori nelle ore di punta e di maggior afflusso
- servizio ferroviario regionale: il servizio deve mantenere cadenza almeno oraria, attestandosi sul valore del 70% dei servizi effettuati
- le Società di trasporto ferroviario e automobilistiche sono tenute:
- alla sanificazione e all’igienizzazione dei locali e dei mezzi di trasporto, che deve essere appropriata e frequente, almeno una volta al giorno, deve riguardare tutte le parti frequentate da viaggiatori e/o lavoratori
- alla predisposizione delle necessarie comunicazioni a bordo dei mezzi, anche mediante apposizione di cartelli che indichino le corrette modalità di comportamento agli utenti
- ad adottare, per il trasporto pubblico automobilistico, possibili accorgimenti per distanziare il guidatore dai passeggeri
- a prevedere che la salita e la discesa dei passeggeri dal mezzo avvenga secondo flussi separati: la salita da una porta e la discesa
dall’altra porta, l’utilizzo di idonei tempi di attesa al fine di evitare contatto tra chi scende e chi sale, anche eventualmente con un’apertura
differenziata delle porte; nei mezzi dotati di due porte è consentita la chiusura della porta anteriore, con separati flussi prima in discesa e poi in salita dalla porta posteriore, con idonei tempi di attesa, al fine di garantire il distanziamento fisico; dovrà essere fornita agli utenti la necessaria informazione sulle modalità di esecuzione sia a terra che a bordo bus - all’adozione di misure organizzative finalizzate ad evitare affollamenti e a limitare nella fase di salita e di discesa dal mezzo di trasporto, negli spostamenti all’interno delle stazioni, delle autostazioni, nelle aree destinate alla sosta dei passeggeri e durante l’attesa del mezzo di
trasporto, ogni possibile occasione di contatto, garantendo il rispetto del distanziamento - a garantire sugli autobus un numero massimo di passeggeri, in modo da consentire il rispetto delle norme sulla sicurezza, assicurando al contempo accessibilità e sicurezza anche a persone con difficoltà motorie
- a prorogare la sospensione della vendita a bordo dei titoli di viaggio da parte degli autisti; i passeggeri dovranno preferibilmente dotarsi del titolo di viaggio prima della salita sul mezzo e le società di trasporto, diffondendo opportuna comunicazione, incentivare la vendita di biglietti con sistemi telematici, on-line e self-service
- i servizi di trasporto taxi e non di linea, oltre alle misure valide per tutti i servizi di trasporto pubblico, devono rispettare le seguenti prescrizioni:
- il passeggero non deve occupare il posto disponibile vicino al conducente
- sui sedili posteriori, al fine di rispettare le distanze di sicurezza, non devono essere trasportati, distanziati il più possibile, più di due
passeggeri - nelle vetture omologate per il trasporto di sei o più passeggeri non devono essere presenti più di due passeggeri per ogni fila di sedili, fermo restando l’uso di mascherine
- le vetture devono essere dotate di paratie divisorie
- il conducente deve indossare dispositivi di protezione individuale
- i servizi effettuati mediante taxi e noleggio possono essere utilizzati anche per la consegna a domicilio di beni di prima necessità; in questo
caso, il servizio comprende il ricevimento dei beni presso il distributore/venditore, il carico e il trasporto sulla vettura e il recapito dei beni al richiedente
- agli accompagnatori dei pazienti è vietato permanere nelle sale di attesa dei pronto soccorso
- l’accesso di parenti e visitatori a case protette e strutture residenziali per anziani è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura
Dal 20 maggio le prove teoriche e pratiche effettuate dalle autoscuole possono svolgersi secondo le modalità individuate nelle linee guida adottate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
A partire dal 25 maggio sono consentite le seguenti attività:
- stabilimenti balneari, nel rispetto del protocollo regionale (Allegato n. 6 dell’Ordinanza Regionale n.82 del 17 maggio)
- attività sportiva di base e attività motoria, anche in forma di allenamento collettivo di squadra, svolte presso palestre, piscine, centri e circoli sportivi, pubblici e privati, o strutture assimilate, garantendo il distanziamento sociale e il divieto assembramento, nel rispetto del protocollo regionale e delle linee guida nazionali
- attività corsistiche (a titolo di esempio, lingue straniere, musica, fotografia, nautica), nel rispetto del protocollo regionale, delle linee guida nazionali e delle disposizioni nazionali in materia di scuola, formazione e autoscuole
- attività dei centri sociali, dei circoli culturali e ricreativi, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, nel rispetto del protocollo regionale e delle linee guida nazionali
- attività dei parchi tematici, parchi divertimento, e luna park, nel rispetto del protocollo regionale e delle linee guida nazionali
- attività ricettive extralberghiere e altre tipologie ricettive, garantendo il distanziamento sociale e il divieto assembramento, nel rispetto del protocollo regionale e delle linee guida nazionali; queste strutture possono comunque esercitare l’attività dal 18 maggio, nel rispetto
delle linee guida nazionali
A partire dal 3 giugno non sono soggetti ad alcuna limitazione gli spostamenti da e per gli Stati membri dell’Unione Europea, gli Stati parte dell’accordo di Schengen, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord, Andorra, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano; dal 3 al 15 giugno restano vietati gli spostamenti da e per Stati e territori diversi da questi ultimi, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza o per motivi di salute. Resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
A partire dall’8 giugno sono consentite le attività dei centri estivi e per i minori di età superiore ad anni tre, nel rispetto del protocollo regionale e delle linee guida nazionali.
A partire dal 15 giugno:
- è consentito l’accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, anche non formali, al chiuso o all’aria aperta, con l’ausilio di operatori in conformità alle linee guida di cui sopra. Le Regioni e le Province Autonome possono stabilire una data diversa anticipata o posticipata in base all’andamento della situazione epidemiologica e prevedendo apposite linee guida
- gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all’aperto potranno svolgersi con posti a sedere preassegnati e distanziati e a condizione che sia comunque assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per il personale, sia per gli spettatori, con il numero massimo di 1000 spettatori per spettacoli all’aperto e di 200 persone per spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala; gli eventi che non potranno garantire queste misure rimangono sospesi; restano comunque sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso, le fiere e i congressi. L’attività degli spettacoli è organizzata secondo le linee guida indicate nell’Allegato 9 al Dpcm del 17 maggio 2020 (vedi sotto)
Leggi le linee guida per ciascuna tipologia di attività condivise dalla Regione Emilia-Romagna