Decreto Legge del 1° aprile: le misure anti-Covid in vigore dal 7 al 30 aprile

Il Governo ha emanato il nuovo Decreto Legge del 1° aprile 2021, che prescrive le misure di prevenzione del contagio da Covid-19 e di contrasto alla pandemia, in vigore dal 7 al 30 aprile 2021, a livello regionale e nazionale. Il Ministero della Salute classifica con apposite ordinanze le regioni italiane all’interno di diversi scenari di rischio epidemiologico sulla base del monitoraggio dei dati, in base ai quali si applicano misure di contenimento via via più restrittive all’aumentare del livello di rischio. Con Ordinanza del Ministero della Salute del 9 aprile 2021, tutta la Regione Emilia-Romagna è collocata in Zona Arancione a partire da lunedì 12 aprile. Di seguito una sintesi di tutte le disposizioni previste a livello nazionale e per ciascuna zona di rischio. 

 

🆕 Le principali novità su tutto il territorio nazionale

AREE DI RISCHIO

Dal 7 al 30 aprile, saranno in vigore le regole relative alla Zona Arancione anche nelle regioni con livello di rischio inferiore sulla base dei criteri stabiliti dal presente decreto: nessuna regione del Paese sarà dunque classificata in Zona Gialla.

I Presidenti delle Regioni inoltre possono disporre l’applicazione delle misure della Zona Rossa, nonché ulteriori, motivate, misure più restrittive:

  •  nelle province in cui l’incidenza cumulativa settimanale dei contagi è superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti;
  •  nelle aree in cui la circolazione di varianti del Covid-19 determina alto rischio di diffusività o induce malattia grave.

 

SCUOLA

• Sull’intero territorio nazionale è assicurata l’attività in presenza dei servizi educativi per l’infanzia, della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e del primo anno della scuola secondaria di primo grado. Questa disposizione non può essere derogata da provvedimenti dei Presidenti delle Regioni.

• Resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa per l’inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, garantendo comunque il collegamento telematico con gli alunni della classe che sono in didattica digitale.

 

CONCORSI E SELEZIONI

• Sono consentite le prove dei concorsi banditi dalle PA con le seguenti modalità:

  • nei concorsi per il reclutamento di personale non dirigenziale, espletamento di una sola prova scritta e di una prova orale;
  • utilizzo di strumenti informatici e digitali e, in particolare, lo svolgimento in videoconferenza della prova orale, garantendo l’adozione di soluzioni tecniche che ne assicurino la pubblicità, l’identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità;
  • una fase di valutazione dei titoli e dell’esperienza professionale ai fini dell’ammissione alle successive fasi concorsuali; in tal caso, il relativo punteggio concorre alla formazione del punteggio finale.

• Dal 3 maggio 2021 è consentito lo svolgimento delle procedure selettive in presenza dei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni nel rispetto di linee guida validate dal Comitato tecnico-scientifico riportate nell’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020.

 

Queste le misure confermate a livello nazionale e regionale.

🚶‍♀️🇮🇹 Spostamenti sul territorio nazionale 🚶‍♀️🇮🇹

• Vietati gli spostamenti tra Regioni o Province autonome diverse fino al 30 aprile 2021.

• Vietati gli spostamenti dalle 22 alle 5 del mattino.

• Restano sempre le eccezioni per motivi di necessità, lavoro o salute. Sono permesse deroghe per ritornare ai luoghi di residenza, domicilio o abitazione.

• Per giustificare gli spostamenti soggetti a restrizioni è necessario compilare il modulo di autocertificazione

• È in ogni caso fortemente raccomandato, per la restante parte della giornata, di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi.

 

🔴 Misure Zona Rossa 🔴

Sono classificate in “Zona Rossa” le Regioni, nei cui territori l’incidenza settimanale dei contagi è superiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti e che si collocano in uno scenario di tipo 3 (indice Rt tra 1,25 e 1,50), con livello di rischio almeno moderato.

 

SPOSTAMENTI

• È vietato ogni spostamento, sia nel proprio Comune che verso altri Comuni, ad eccezione degli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute.

• Vietati gli spostamenti da una Regione all’altra.

• È consentito lo spostamento per il rientro nel proprio domicilio, abitazione o residenza.

• Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita.

• Il transito sui territori in zona rossa è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi del presente decreto.

 

ATTIVITÀ COMMERCIALI

• Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, ad eccezione delle attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità, individuate nell’allegato 23, sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali.

• Chiusi i mercati, ad eccezione delle attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici.

• Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie.

 

SERVIZI ALLA PERSONA

• Sono sospese le attività inerenti servizi alla persona ad eccezione delle lavanderie, tintorie e servizi pompe funebri.

• Chiusi barbieri e parrucchieri.

 

ATTIVITÀ LAVORATIVA

• I datori di lavoro pubblici limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell’emergenza.

 

ATTIVITÀ MOTORIA E SPORTIVA

• Sono sospesi tutte tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva, salvo quelli riconosciute di interesse nazionale dal CONI e dal CIP.

• Resta consentito svolgere attività motoria nei pressi della propria abitazione, purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie, e attività sportiva solo all’aperto in forma individuale, nel rispetto del distanziamento interpersonale di almeno due metri.

• Sono vietate anche l’attività sportiva di base e l’attività motoria svolte nei centri sportivi all’aperto.

 

SCUOLA

• Le attività didattiche del secondo e terzo anno della scuola secondaria di primo grado e quelle della scuola secondaria di secondo grado si svolgono esclusivamente in modalità a distanza.

 

Negli ambiti non indicati si applicano le misure disposte sull’intero territorio nazionale e per la Zona Arancione.

 

🟠 Misure Zona Arancione 🟠

Sono classificate in “Zona Arancione”: le Regioni, nei cui territori l’incidenza settimanale dei contagi è superiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti e che si collocano in uno scenario di tipo 2 (indice Rt tra 1 e 1,25), con livello di rischio almeno moderato, nonché quelle che, in presenza di una analoga incidenza settimanale dei contagi, si collocano in uno scenario di tipo 1 (indice Rt inferiore a 1) con livello di rischio alto.

Nelle regioni che si collocano in Zona Arancione sulla base dei dati epidemiologici sopra riportati, si applicano le regole relative alla Zona Rossa se l’incidenza settimanale dei contagi è superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti.

SPOSTAMENTI

• È vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune.

• È consentito, una sola volta al giorno, all’interno dello stesso Comune, fatto salvo quanto previsto per gli spostamenti dai Comuni fino a 5.000 abitanti, spostarsi verso un’altra abitazione privata abitata, tra le ore 5 e le 22, a un massimo di due persone ulteriori a quelle già conviventi nell’abitazione di destinazione. La persona o le due persone che si spostano potranno comunque portare con sé senza limitazioni i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che con loro convivono

• Sono comunque consentiti gli spostamenti dai Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.

• Vietati gli spostamenti da una Regione all’altra.

 

BAR E RISTORAZIONE

• Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie)

• Nessuna restrizione per la ristorazione con consegna a domicilio.

• Fino alle 22.00 resta consentita la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto. Per i bar e altri esercizi simili senza cucina l’asporto è consentito esclusivamente fino alle 18.

 

SCUOLA

• Le attività didattiche del secondo e terzo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado si svolgono integralmente in presenza.

• Le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado devono garantire l’attività didattica in presenza ad almeno il 50 per cento, e fino a un massimo del 75 per cento, della popolazione studentesca mentre la restante parte si avvale della didattica a distanza.

 

ATTIVITÀ COMMERCIALI AL DETTAGLIO E CENTRI COMMERCIALI

• Chiusura dei centri commerciali nelle giornate festive e prefestive, tranne per farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie che si trovano al loro interno.

• Esercizi commerciali di vicinato tutti aperti, con i consueti orari, nel rispetto dei protocolli e delle misure anti contagio.

• È fatto obbligo nei locali pubblici e aperti al pubblico, nonché in tutti gli esercizi commerciali di esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti.

 

SERVIZI ALLA PERSONA

• Sono consentite le attività inerenti servizi alla persona quali barbieri, parrucchieri, centri estetici, lavanderie, tintorie e servizi pompe funebri.

 

SERVIZI BANCARI E ASSICURATIVI E FILIERA AGRO-ALIMENTARE

• Restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l’attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.

 

ATTIVITÀ MOTORIA E SPORTIVA

• Consentito lo svolgimento di attività sportiva all’aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, e in forma individuale purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti.

• L’attività sportiva di base e l’attività motoria svolte all’aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento

• Sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali.

• Restano consentiti soltanto gli eventi e le competizioni sportive degli sport individuali e di squadra, riconosciuti di interesse nazionale dalle rispettive federazioni, o organizzati da organismi sportivi internazionali, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse; le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, partecipanti a queste competizioni sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli di sicurezza.

• Al di fuori di tali casi, relativamente agli sport di contatto sono sospese anche l’attività sportiva dilettantistica di base e nelle scuole e l’attività formativa nonché tutte le gare, le competizioni e le attività connesse, anche se aventi carattere ludico-amatoriale.

 

DISCOTECHE E SALE DA BALLO

• Restano sospese le attività dei centri culturali, centri sociali e centri ricreativi, le attività in sale da ballo e discoteche, all’aperto o al chiuso.

 

TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

• Nei mezzi pubblici del trasporto locale e del trasporto ferroviari o regionale, con esclusione del trasporto scolastico dedicato, è consentito un coefficiente di riempimento non superiore al 50 per cento.

 

SCI

• Chiusi gli impianti nei comprensori sciistici. Gli stessi possono essere utilizzati solo da parte di atleti professionisti e non professionisti riconosciuti di interesse nazionale dal CONI e dal CIP per gli allenamenti e le competizioni.

 

SALE GIOCHI E PARCHI TEMATICI

• Sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, bingo e slot machine, anche se svolte all’interno di locali adibiti ad attività differente.

• Sono sospese le attività dei parchi tematici e di divertimento. È consentito l’accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, al chiuso o all’aria aperta, con l’ausilio di operatori cui affidarli in custodia e con obbligo di adottare gli appositi protocolli di sicurezza di cui all’allegato 8.

 

CONVEGNI, CERIMONIE PUBBLICHE, RIUNIONI

• Restano sospesi i convegni e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza.

• Lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche è consentito soltanto in forma statica, a condizione che, nel corso di esse, siano osservate le distanze sociali prescritte e le altre misure di contenimento.

• Le cerimonie pubbliche si svolgono nel rispetto dei protocolli e linee guida vigenti e in assenza di pubblico.

• Le riunioni nell’ambito delle pubbliche amministrazioni continuano a svolgersi in modalità a distanza; è fortemente raccomandato svolgere anche le riunioni private in modalità a distanza.

 

FESTE E SAGRE

• Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto, comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose; è fortemente raccomandato di non ricevere persone diverse dai conviventi nelle proprie abitazioni, salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza.

• Sono vietate le sagre, le fiere di qualunque genere e gli altri analoghi eventi.

 

LUOGHI DI CULTO

• L’accesso ai luoghi di culto è consentito senza assembramenti e nel rispetto della distanza di almeno un metro; le funzioni religiose con la partecipazione di persone sono consentite nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni (Allegati da 1 a 7 del decreto in oggetto).

 

PIAZZE E STRADE

• Può essere disposta per tutta la giornata o in determinate fasce orarie la chiusura al pubblico di vie o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private.

 

PARCHI E GIARDINI PUBBLICI

• L’accesso ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici può avvenire soltanto rispettando il divieto di assembramento e l’obbligo di mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività.

 

OSPEDALI E RESIDENZE PER ANZIANI

•  Per gli accompagnatori dei pazienti è vietato rimanere nelle sale di attesa dei pronto soccorso; l’accesso di parenti e visitatori alle strutture residenziali è consentito soltanto su autorizzazione della direzione sanitaria della struttura.

•  L’accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (Rsa), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione.

 

LAVORO

• Confermata la prevalenza dello smart working sia nella pubblica amministrazione che nel settore privato.

 

MUSEI E LUOGHI DELLA CULTURA

• Sono sospesi le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura ad eccezione delle biblioteche dove i servizi sono offerti su prenotazione e degli archivi.

 

TEATRI, CINEMA, SALE DA CONCERTO

• Sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale te concerto, sale cinematografiche, live-club e in altri locali o spazi anche all’aperto.

 

Negli ambiti non indicati si applicano le misure disposte sull’intero territorio nazionale.

 

😷🧴↔️ Misure fondamentali di sicurezza

DISPOSITIVI E MISURE DI PROTEZIONE

• È obbligatorio sull’intero territorio nazionale avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, e indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi.

• Sono esonerati dall’obbligo di mascherina:

  • i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva;
  • i bambini di età inferiore ai sei anni;
  • i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso continuativo della mascherina e le persone che interagiscono con loro.

• È fortemente raccomandato l’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all’interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi.

• Possono essere utilizzate anche mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso.

• Insieme all’utilizzo delle mascherine anche la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro e l’igiene costante e accurata delle mani sono misure di protezione fondamentale.

 

QUARANTENA E ISOLAMENTO

• I soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5°) devono rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio medico curante.

• I soggetti sottoposti alla quarantena e risultati positivi al Coronavirus hanno l’obbligo di rimanere presso la propria abitazione.

 

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