Emilia-Romagna in Zona Arancione da lunedì 12 aprile

A seguito dell’abbassamento dei contagi e dell’indice di trasmissibilità del Covid-19 sul territorio regionale, il Ministero della Salute ha emanato l’Ordinanza del 9 aprile 2021, che sostituisce la precedente e classifica l’Emilia-Romagna in Zona Arancione già a partire da lunedì 12 aprile. Da questa data sarà dunque nuovamente consentito muoversi senza restrizioni all’interno del proprio comune dalle ore 5 alle 22, e potranno riaprire tutte le categorie di negozi. Riprende l’attività didattica in presenza anche per le scuole superiori (in modo parziale) e per le classi seconde e terze delle scuole secondarie di primo grado (integralmente).

 

Ecco le nuove misure che saranno in vigore da lunedì 12 aprile sulla base del Decreto Legge del 1° aprile 2021.

Spostamenti

È vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in una regione o un comune diversi da quelli di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune.

Restano vietati gli spostamenti dalle ore 22 alle 5 anche all’interno del proprio comune; è in ogni caso fortemente raccomandato, per la restante parte della giornata, di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi.

È consentito, una sola volta al giorno, spostarsi verso un’altra abitazione privata abitata all’interno del proprio comune, tra le ore 5 e le 22, a un massimo di due persone ulteriori a quelle già conviventi nell’abitazione di destinazione. La persona o le due persone che si spostano potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che con loro convivono.

Consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.

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Scuola

Le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado devono adottare forme di didattica flessibile in modo da garantire l’attività didattica in presenza almeno per il 50 per cento e fino al 75 per cento degli studenti iscritti; resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.

L’attività didattica ed educativa per i servizi educativi per l’infanzia, la scuola dell’infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado si svolge interamente in presenza.

 

Attività commerciali

Le attività commerciali al dettaglio sono consentite a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni.

È fatto obbligo nei locali pubblici e aperti al pubblico, nonché in tutti gli esercizi commerciali, di esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida anti-contagio.

Nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali, aggregazioni di esercizi commerciali ed altre strutture ad essi assimilabili, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie.

 

Servizi alla persona

Sono consentite le attività inerenti servizi alla persona quali barbieri, parrucchieri, centri estetici, lavanderie, tintorie e servizi pompe funebri.

 

Bar, ristoranti, gelaterie, pasticcerie

Restano sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie); è consentita senza restrizioni la sola ristorazione con consegna a domicilio, nonché fino alle ore 22 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze; per i bar e gli altri esercizi assimilabili senza la cucina, l’asporto è consentito esclusivamente fino alle ore 18.

 

Sport, palestre, piscine

È consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all’aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti.

Rimangono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per i livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative o terapeutiche.

L’attività sportiva di base e l’attività motoria svolte all’aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall’Ufficio per lo sport, con il divieto di utilizzare spogliatoi interni a questi circoli.

Restano consentiti soltanto gli eventi e le competizioni sportive degli sport individuali e di squadra, riconosciuti di interesse nazionale dalle rispettive federazioni, o organizzati da organismi sportivi internazionali, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse.

Al di fuori di tali casi, relativamente agli sport di contatto sono sospese anche l’attività sportiva dilettantistica di base e nelle scuole e l’attività formativa nonché tutte le gare, le competizioni e le attività connesse, anche se aventi carattere ludico-amatoriale.

 

Cinema, teatri

Sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all’aperto.

 

Musei, biblioteche, mostre

Sono sospesi le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura, ad eccezione delle biblioteche, che possono continuare a fornire i loro servizi su prenotazione, e degli archivi, fermo restando il rispetto delle misure fondamentali di contenimento del contagio sopra elencate.

 

Feste, sagre, sale da ballo e discoteche

Restano sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso. Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto, comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose; è fortemente raccomandato di non ricevere persone diverse dai conviventi nelle proprie abitazioni, salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza. Con riguardo alle abitazioni private, è fortemente raccomandato di non ricevere persone diverse dai conviventi, salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza. Sono vietate le sagre, le fiere di qualunque genere e gli altri analoghi eventi.

 

Sale giochi, bingo, parchi tematici

Sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all’interno di locali adibiti ad attività differente.

Sono sospese le attività dei parchi tematici e di divertimento. È consentito l’accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, al chiuso o all’aria aperta, con l’ausilio di operatori cui affidarli in custodia e con obbligo di adottare gli appositi protocolli di sicurezza (Allegato 8 del Dpcm del 2 marzo 2021).

 

Convegni, congressi e cerimonie

Restano sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza.

Lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche è consentito soltanto in forma statica, a condizione che, nel corso di esse, siano osservate le distanze sociali prescritte e le altre misure di contenimento.

Le cerimonie pubbliche si svolgono nel rispetto dei protocolli e linee guida vigenti e in assenza di pubblico.

Nell’ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni devono svolgersi in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni; è fortemente raccomandato svolgere anche le riunioni private in modalità a distanza.

 

Luoghi di culto e funzioni religiose

L’accesso ai luoghi di culto è consentito senza assembramenti e nel rispetto della distanza di almeno un metro; le funzioni religiose con la partecipazione di persone sono consentite nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni (Allegati da 1 a 7 del Dpcm del 2 marzo 2021).

 

Impianti sciistici

Gli impianti nei comprensori sciistici sono chiusi e possono essere utilizzati solo da parte di atleti professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dalle rispettive federazioni, per la preparazione a competizioni sportive nazionali e internazionali.

 

Consulta tutte le disposizioni in vigore dal 7 al 30 aprile a livello nazionale sulla base del Decreto Legge del 1° aprile 2021.

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